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Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

Dal 1 gennaio 2021 trova piena applicazione la Convenzione tra Italia e Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Entrata-in-vigore-della-Convenzione-tra-la-Repubblica-italiana-e-la-Repubblica-orientale-dellUruguay/). 

La Convenzione contiene norme che pongono fine ai fenomeni di doppia imposizione sui redditi e che realizzano un’equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti.

L’Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall’OCSE e disciplina le modalità di imposizione per una serie di redditi: immobili; da utili d’impresa; da navigazione marittima ed aerea internazionale; da capitale; da professione indipendente; da lavoro subordinato; da attività artistiche e sportive; da pensioni; dallo svolgimento di funzioni pubbliche e relative ai compensi di amministratori di società. Altre norme riguardano l’esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, nonché i metodi per eliminare le doppie imposizioni e le clausole di non discriminazione. Con riferimento al tema dello scambio di informazioni, infine, la Convezione prevede il superamento del criterio dell’interesse delle informazioni per l’amministrazione finanziaria dello Stato richiesto e del segreto bancario.

La Convenzione, insieme al Trattato di Protezione degli Investimenti in vigore dal 1998, costituisce un’importante strumento per favorire agli investimenti e lo scambio di beni e servizi tra Italia e Uruguay, le cui relazioni economiche e commerciali dispongono così di un quadro giuridico-fiscale chiaro e aggiornato ai più recenti standard internazionali.