RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO PRIMARI E SECONDARI
Il riconoscimento dei suddetti titoli di studio cioè l’EQUIPOLLENZA si ottiene solo in Italia; tale riconoscimento non è automatico. La domanda va presentata dall’interessato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato) della città dove si fissa residenza o domicilio.
In caso di cittadini stranieri la richiesta di riconoscimento va indirizzata al Ministero della Pubblica Istruzione- Direzione Scambi Culturali Div. III via Ippolito Nievo 35 00153 Roma .
Gli unici titoli in Uruguay ritenuti validi automaticamente sono quelli rilasciati dalla Scuola Italiana Paritaria (SIM) di Montevideo e cioè titolo di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado (scientifico e linguistico).
La DOCUMENTAZIONE da inoltrare è la seguente :
COPIA AUTENTICATA DEL TITOLO DI STUDIO con traduzione giurata (vedi i passi da seguire in loco)DICHIARAZIONE DI VALORE rilasciata dal Consolato d’Italia che deve recare le seguenti informazioni:
posizione giuridica della scuola ( statale o legalmente riconosciuta)ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l’ordinamento localegli anni complessivi di frequenza scolastica il valore del titolo ai fini della prosecuzione degli studi
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI
La legge italiana dichiara che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, ma i loro possessori, italiani o stranieri, possono chiedere l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani.
Il compito è affidato alle autorità universitarie che possono valutare, su richiesta dell’interessato, i titoli esteri al fine di valutare (consegnare) l’eventuale corrispondenza.
Ciascun caso viene esaminato individualmente tenendo conto del curriculum degli studi compiuti e degli esami sostenuti all’estero, i quali vengono confrontati con il curriculum proprio del titolo italiano con cui si chiede l’equipollenza. Le autorità universitarie possono dichiarare l’equipollenza a tutti gli effetti del titolo estero e conferire il titolo italiano, oppure ammettere l’interessato a sostenere esami integrativi.
L’interessato si deve rivolgere ad una università di sua scelta e presentare la domanda di riconoscimento entro il 5 novembre di ogni anno, allegando la seguente documentazione :
– titolo di scuola secondaria tradotto, legalizzato e con DICHIARAZIONE DI VALORE del Consolato d’Italia- originale del certificato analitico degli esami universitari sostenuti rilasciato dall’Università straniera legalizzati e tradotti- programmi di ogni singolo esame (verificare se già esistono tradotti o se l’università ne è già in possesso )- originale del titolo accademico che si intende far riconoscere che, legalizzato e tradotto, deve essere accompagnato dalla DICHIARAZIONE DI VALORE del Consolato.
RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO A FINI PROFESSIONALI
Per esercitare determinate professioni (dottore, commercialista, medico chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario, biologo, psicologo…..) in Italia sono richieste, oltre al titolo di studio universitario, ulteriori accertamenti di preparazione professionale quali esami di Stato abilitanti ad una professione. Detti esami sono gestiti congiuntamente dalle autorità accademiche e dagli ordini professionali. L’iscrizione agli albi professionali è subordinata al superamento degli esami di Stato.
La vigilanza sugli ordini professionali è di competenza del MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, mentre gli albi riguardanti le professioni sanitarie è sotto la vigilanza del Ministero della Sanità.
RICONOSCIMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA STRANIERI
Va inoltrata domanda di riconoscimento al MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ, con allegati titolo accademico, diploma, tesi di dottorato, attività di ricerca svolto all’estero (legalizzati, tradotti e accompagnati dalle DICHIARAZIONI DI VALORE ).
La possibilità di riconoscimento dei dottorati stranieri è applicabile ai titoli che hanno richiesto almeno 3 anni di studi e ricerca. Se la domanda è accolta, il titolo è dichiarato equipollente a quello italiano.
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI STRANIERI PER L’ACCESSO ALLE PROFESSIONI – TITOLI NON COMUNITARI -.
Il cittadino italiano in possesso di un titolo professionale ottenuto all’estero può richiedere il riconoscimento in Italia per l’esercizio di attività professionali.
Possono essere riconosciuti, i seguenti titoli:
– titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie tecniche e ausiliarie; per il riconoscimento della professionalità, la domanda va presentata al Ministero della Sanità. Alla domanda devono essere allegati il diploma, i programmi di studio delle singole materie e delle esercitazioni pratiche (legalizzati , tradotti e con dichiarazione di valore)- altre qualifiche professionali possono essere riconosciute attraverso la procedura dell’accertamento della professionalità effettuata dal Ministero del Lavoro.
ISCRIZIONE ALLE UNIVERSITÀ ITALIANE CON TITOLO ESTERO
L’iscrizione alle università italiane di cittadini che risiedono all’estero avviene attraverso il Consolato d’Italia entro una data stabilita annualmente.
Per i cittadini italiani che possono contare su di una residenza in Italia può avvenire direttamente presso l’Università prescelta.
Per l’iscrizione occorre inoltrare alla domanda:
– titolo di studio secondario in originale attestante una scolarità di almeno 12 anni (vedi passi da seguire per DICHIARAZIONE DI VALORE alla voce riconoscimento titolo secondario)- dichiarazione di valore dello stesso titolo rilasciata dal Consolato d’Italia.
Gli studenti stranieri accedono a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio (borse di studio, prestiti d’onore, alloggi), tenendo conto della condizione economica della famiglia alla quale appartengono.