Sono in corso le procedure di invio agli elettori dei plichi contenenti il materiale elettorale.
Solo nel caso in cui il cittadino residente in Uruguay o legittimato al voto non riceva il plico presso il proprio domicilio, lo stesso potrà richiedere un duplicato all’Ambasciata, a partire da domenica 6 settembre.
A tale fine, l’Ambasciata sarà aperta per il pubblico anche i giorni domenica 6, sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 15.00 (José Benito Lamas 2857).
Si ricorda comunque che, a seguito dell’approvazione della Legge 52/2015, non è più richiesto che l’interessato si presenti personalmente presso l’ufficio consolare per il rilascio di un duplicato. Il connazionale potrà quindi inviare la propria richiesta anche via email, all’indirizzo elettorale.montevideo@esteri.it, o via PEC all’indirizzo con.montevideo@cert.esteri.it, accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, anche emesso dalle Autorità uruguaiane.
Nel fare richiesta di un duplicato, si invitano i connazionali ad utilizzare il seguente modulo (cliccare qui).
Si ricordano di seguito le responsabilità penali conseguenti al doppio voto:
Legge 27 dicembre 2001, n. 459
“Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’ estero ” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002.
Art. 18.
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.