A) CANDIDATI – REQUISITI, INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’
A.1) ELEGGIBILITA’ DEI CANDIDATI
Ai sensi dell’art. 5 della Legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.
La candidatura è ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
A.2) INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge 286/2003 non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
Inoltre, l’art. 6 del DPR 395/2003, già richiamato, rinvia alle condizioni di ineleggibilità e incandidabilità previste dagli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.Lgs. 235/2012.
Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Non sono infine eleggibili coloro che sono stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8 della Legge).
Si evidenzia che l’articolo 7 del DPR 395/2003 stabilisce che il “Comitato giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri” sulla base dei criteri indicati nell’articolo 6 del Regolamento stesso. Qualora il Comites giunga ad accertare l’esistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, il medesimo Comites procede alla loro contestazione ai membri interessati.
B) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI
Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri o 22 per i Comites composti da 18 membri.
Esse sono presentate nelle ore d’ufficio all’Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (ossia da giovedì 23 settembre a domenica 3 ottobre 2021).
Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della prescritta documentazione, ovvero:
a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato. L’atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dai certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare;
b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
c) le sottoscrizioni prescritte dalla legge. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la firma autenticata e la certificazione elettorale.
I sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare (da almeno sei mesi in base all’art.13, comma 1, Legge 286/2003) e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites.
I certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites della relativa circoscrizione sono rilasciati dall’ufficio consolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni (ossia dal 18 settembre 2021). Essi sono rilasciati su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio consolare e nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
C) SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DEI CANDIDATI E AUTENTICA DELLE FIRME
Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco degli elettori residenti, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della sottoscrizione. Si precisa che, per la sottoscrizione della lista di candidati, non è richiesto il requisito dell’avvenuta opzione di cui al DL 109/2014.
L’art. 15, comma 3, della L. 286/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani residenti fino a 50.000, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero superiore a 50.000.
Per ogni sottoscrittore va indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. L’Ufficio consolare di I categoria (art.14, comma 7, DPR. 395/2003, con esclusione quindi dei consoli onorari) autentica le firme apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti. L’autentica è gratuita (art. 34 del DPR 395/2003).
Il sottoscrittore potrà essere identificato a mezzo di documenti di riconoscimento (principalmente il passaporto e la carta d’identità) purché muniti di fotografia del titolare.
In uno spirito di massima collaborazione e facilitazione della presentazione delle liste di candidati, come già avvenuto in occasione delle elezioni tenutesi nel 2015, è ammessa l’autenticazione della firma del sottoscrittore a cura di notai e pubblici funzionari locali (in tal caso i relativi oneri di spesa sono a carico del richiedente), purché tale attività di autenticazione sia svolta nell’ambito di poteri certificativi ad essi attribuiti dalla legislazione locale.
Si rammenta che la firma dei notai e dei funzionari locali dovrà essere legalizzata (mediante Apostille ex Convenzione de L’Aja).
Si ricorda che sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 3, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle liste dei candidati.