Si informano i connazionali, genitori di figli minori di età, che – a partire dal 14 giugno 2023 – ai fini del rilascio del proprio passaporto non è più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore.
Il richiedente dovrà quindi presentare, insieme alla documentazione necessaria per il rilascio del passaporto, una autodichiarazione di assenza di provvedimenti di inibitoria (reperibile nella sezione “passaporti” della pagina web di questa Ambasciata).
Quando vi è concreto pericolo che a causa del trasferimento all’estero il genitore possa non adempiere i suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata al Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale in Italia oppure, se il minore è residente all’estero, al Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio del passaporto per i minori di 18 anni, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.