Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Cittadinanza per discendenza (jure sanguinis)

LA NORMATIVA

La normativa attuale sulla cittadinanza è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che si basa primariamente sul principio dello ius sanguinis (trasmissione della cittadinanza per discendenza). A ciò si aggiunge il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito in Legge in data 23 maggio 2025 con la L. n. 74.

Sulla base della nuova normativa, è possibile acquistare la cittadinanza italiana solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) il richiedente è nato in Italia (in qualsiasi data anche prima del 29 marzo 2025, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2025).

2) Il richiedente puó avere esclusivamente la cittadinanza italiana.

3) Il richiedente ha un genitore (anche adottivo) o un nonno che possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. La data in cui deve sussistere questo requisito è la data di nascita del richiedente: se alla data di nascita dell’interessato un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, il richiedente ha diritto al riconoscimento della cittadinanza. Se un genitore o un nonno sono morti prima della nascita dell’interessato, si dovrà verificare la loro situazione di cittadinanza al momento della morte.

4) Il richiedente ha un genitore italiano che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della sua nascita (o adozione). La residenza continuativa in Italia deve essere maturata dopo l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore, non rilevando eventuali periodi di residenza in Italia del genitore o dell’adottante non italiano. In caso di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis a un genitore (quindi riconoscimento dalla nascita), la residenza in italia vale anche se precedente il riconoscimento.

Le istruzioni per richiedere il riconoscimento della cittadinanza da parte di un maggiorenne si trovano più in basso.

Per la registrazione come cittadino italiano di un minorenne, vedasi la sezione “Cittadinanza figli minorenni”.

 

ISTRUZIONI PER RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A MONTEVIDEO.

1) Se hai un genitore (anche adottivo) o un nonno/nonna che possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana, dovrai consegnare la seguente documentazione:

Nonno/nonna esclusivamente italiano

  • Prova documentale che il nonno/nonna ha o aveva unicamente la cittadinanza italiana al momento della tua nascita, ad esempio con certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere dei paesi in cui sia stato residente. Non sono ammissibili dichiarazioni di parte.
  • atto di nascita del nonno/nonna;
  • eventuali atti di matrimonio del nonno/nonna;
  • eventuale atto di morte;
  • atto di nascita del genitore;
  • nel caso in cui il genitore sia stato residente, prima dell’anno 1992, in altri paesi esteri serve anche l’attestato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere.
  • eventuali atti di matrimonio del genitore;
  • il tuo atto di nascita + eventuali atti di stato civile relativi alla tua persona, es. matrimonio e divorzio;
  • se tu sei stato residente, prima dell’anno 1992 essendo maggiorenne, in altri paesi esteri è necessario l’attestato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere;
  • istanza compilata (clicca qui).

Genitore esclusivamente italiano

  • prova documentale che il genitore ha o aveva unicamente la cittadinanza italiana al momento della tua nascita, ad esempio con certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere dei paesi in cui sia stato residente. Non sono ammissibili mere dichiarazioni di parte;
  • atto di nascita del genitore;
  • eventuali atti di matrimonio del genitore;
  • eventuale atto di morte del genitore;
  • il tuo atto di nascita + eventuali atti di stato civile relativi alla tua persona, es. matrimonio e divorzio;
  • se tu sei stato residente, prima dell’anno 1992 essendo maggiorenne, in altri paesi esteri è necessario l’attestato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere;
  • istanza compilata (clicca qui).

 

Se gli atti di stato civile sopra indicati sono già in possesso di questa Ambasciata non è necessario ripresentarli.

Attenzione: si applicano le nuove norme a tutte le nuove istanze. Il fatto di avere un parente che ha vista riconosciuta la cittadinanza in passato non implica necessariamente che sia garantito il riconoscimento ai nuovi richiedenti.

2 ) Se hai almeno uno dei due genitori (anche adottivi) con cittadinanza italiana che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della tua data di nascita o di adozione, dovrai consegnare la seguente documentazione.

  • Atto di nascita del genitore. Si specifica che il genitore deve essere italiano al momento della presentazione dell’istanza. Il possesso della cittadinanza italiana del genitore può essere provato con un certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune competente, a meno che il genitore italiano non sia iscritto AIRE (in tal caso la cittadinanza italiana del genitore è verificabile direttamente da questa Ambasciata);
  • eventuale atto di matrimonio del genitore;
  • certificato storico di residenza in Italia rilasciato dal Comune italiano di residenza che provi che il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della tua nascita o adozione. I due anni di residenza del genitore italiano devono verificarsi dopo l’acquisto della cittadinanza e prima della tua nascita, non rilevando la residenza in Italia del genitore straniero;
  • il tuo atto di nascita + eventuali atti di stato civile relativi alla tua persona, es. matrimonio e divorzio;
  • se tu sei stato residente, prima dell’anno 1992 essendo maggiorenne, in altri paesi esteri è necessario l’attestato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere.
  • istanza compilata (clicca qui).

 

Se gli atti di stato civile sopra indicati sono già in possesso di questa Ambasciata non è necessario ripresentarli.

 

Altre informazioni utili

Le “partidas” si richiedono alla Direzione Generale del Registro di Stato Civile (Uruguay 933) o presso le “Intendencias Municipales” e devono essere legalizzate presso il Ministerio de Relaciones Exteriores dell’Uruguay con l’applicazione dell’Apostille e successivamente tradotte all’italiano.

Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentare carta d’identità uruguaiana vigente con fotocopia e una prova di residenza in Uruguay (esempi di atti che possono costituire una prova di residenza: fatture di servizi come acqua, luce e gas, certificato di appartenenza a mutualista o polizze mediche, busta paga o inscrizione al BPS, certificati di iscrizione scolastica o universitaria, ricevuta di pensione del BPS, saldo conto corrente o carta di credito, contratto d’affitto ecc.).

Inoltre, il giorno dell’appuntamento è dovuto un pagamento di Euro 600,00 per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne. Il pagamento puó essere effettuato con carta di debito locale VISA o Mastercard o in contanti in pesos (vedasi Tabella Diritti Consolari).

 

Come posso prenotare un appuntamento per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana?

Devi riservare un appuntamento sulla Piattaforma Prenot@mi, calendario “Cittadinanza per discendenza maggiorenni (L. 74/2025)”: https://ambmontevideo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/prenota-lappuntamento/

Per chi non trovasse subito un appuntamento, è attiva una lista d’attesa che permetterà alle persone iscritte di essere inserite automaticamente nel calendario degli appuntamenti man mano che si aprono nuovi turni.

ATTENZIONE: la richiesta di appuntamento deve essere fatta dal diretto interessato. Non si accettano prenotazioni tramite gestori. Il sistema cancellerà automaticamente le prenotazioni fatte tramite gestori, o comunque anomale.

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DI DISCENDENTI DI ITALIANI CHE VIVONO IN ITALIA DA ALMENO DUE ANNI

Possono dunque ottenere la cittadinanza italiana gli stranieri (maggiorenni) che risiedono almeno due anni in Italia e sono figli o nipoti di cittadini italiani per nascita; a titolo esemplificativo, i figli e i nipoti dei cittadini italiani residenti in Uruguay riconosciuti italiani per discendenza sulla base della vecchia legge.

I maggiorenni stranieri che si trasferiscono in Italia per almeno due anni potranno fare istanza di riconoscimento della cittadinanza direttamente in Italia.

Per quanto riguarda la possibilità di risiedere legalmente in Italia, è stato inoltre modificato il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione facilitando il soggiorno per lavoro subordinato, andando ad escludere i discendenti di cittadini italiani dalle quote di ingresso, i cosiddetti “flussi” (vedasi art. 27, comma 1 octies del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Figli minorenni delle persone che vedono riconosciuta la cittadinanza italiana in base alla nuova legge.

Una volta riconosciuta la cittadinanza jure sanguinis in base alla nuova legge a un genitore di figli minorenni, tale genitore potrà far domanda di cittadinanza per beneficio di legge per i propri figli minorenni entro TRE ANNI dalla nascita dei figli minorenni.

Passato tale termine, non sarà più possibile.

Pertanto, se dopo la conferma del riconoscimento della cittadinanza italiana i figli del neocittadino non hanno ancora compiuto tre anni, il neocittadino potrà fare domanda di riconoscimento della cittadinanza per beneficio di legge. Nel caso i figli abbiano già compiuto tre anni, questo non sarà possibile.

Esempi:

  • A ottobre 2025 mi è stata riconosciuta la cittadinanza italiana dalla nascita in base alla nuova legge. A ottobre 2025 ho:
    1. Un figlio che ha già compiuto tre anni => non ha diritto
    2. Un figlio che non ha ancora tre anni (è nato il 15/01/2024) => l’istanza va presentata entro i tre anni del figlio, ovvero entro il 15/01/2027
    3. Siamo in attesa di un figlio => dopo la nascita del bambino, si avranno massimo tre anni di tempo per presentare la dichiarazione di volontà.

Passati i tre anni della nascita senza presentazione della dichiarazione di volontà da parte dei genitori, l’unico modo che avrà il figlio minorenne per essere riconosciuto italiano è se andrà a vivere in Italia per almeno due anni continuativi. In questo modo si rafforzerà il legame con l’Italia, uno dei principi della legge sulla cittadinanza.

I minorenni riconosciuti italiani per beneficio di legge non potranno passare la cittadinanza ai loro figli (i miei nipoti).