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Cittadinanza per discendenza (jure sanguinis)

La normativa attuale sulla cittadinanza è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che si basa primariamente sul principio dello ius sanguinis (trasmissione della cittadinanza per discendenza). A ciò si aggiunge il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito in Legge in data 23 maggio 2025 con la L. n. 74.

Sulla base della nuova normativa, è possibile acquistare la cittadinanza italiana solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) il richiedente è nato in Italia (in qualsiasi data anche prima del 29 marzo 2025, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2025).

2) Il richiedente puó avere esclusivamente la cittadinanza italiana.

3) Il richiedente ha presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, corredata della necessaria documentazione, entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.

4) Il richiedente è in possesso di un appuntamento fissato entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 225.

5) Il richiedente ha presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.

6) Il richiedente ha un genitore (anche adottivo) o un nonno che possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. La data in cui deve sussistere questo requisito è la data dell’evento che dà luogo all’acquisto della cittadinanza. Ad esempio, nel caso della cittadinanza iure sanguinis, si considererà la situazione alla data della nascita del richiedente: se alla data di nascita dell’interessato un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, il richiedente ha diritto al riconoscimento della cittadinanza. Se un genitore o un nonno sono morti prima della nascita dell’interessato, si dovrà verificare la loro situazione di cittadinanza al momento della morte.

7) Il richiedente ha un genitore italiano che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della sua nascita (o adozione). La residenza continuativa in Italia deve essere maturata dopo l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore, non rilevando eventuali periodi di residenza in Italia del genitore o dell’adottante non italiano.

Le istruzioni per richiedere il riconoscimento della cittadinanza da parte di un maggiorenne si trovano più in basso.

Per la registrazione come cittadino italiano di un minorenne, vedasi la sezione “Cittadinanza figli minorenni”.

 

 

ISTRUZIONI PER RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A MONTEVIDEO.

a) Richiedenti nati in Italia.

b) Richiedenti che possono avere esclusivamente la cittadinanza italiana.

c) Richiedenti in possesso di un appuntamento fissato entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.

Se appartieni alle categorie a), b), c), leggi qui.

 

d) Se hai un genitore (anche adottivo) o un nonno/nonna che possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana, dovrai consegnare la seguente documentazione:

Nonno/nonna esclusivamente italiano

  • Prova documentale che il nonno/nonna ha o aveva unicamente la cittadinanza italiana al momento della tua nascita, ad esempio con certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere dei paesi in cui sia stato residente. Non sono ammissibili dichiarazioni di parte.
  • atto di nascita del nonno/nonna;
  • eventuali atti di matrimonio del nonno/nonna;
  • eventuale atto di morte;
  • atto di nascita del genitore;
  • nel caso in cui il genitore sia stato residente, prima dell’anno 1992, in altri paesi esteri serve anche l’attestato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere.
  • eventuali atti di matrimonio del genitore;
  • il tuo atto di nascita + eventuali atti di stato civile relativi alla tua persona, es. matrimonio e divorzio;
  • se tu sei stato residente, prima dell’anno 1992 essendo maggiorenne, in altri paesi esteri è necessario l’attestato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere;
  • istanza compilata (clicca qui).

Genitore esclusivamente italiano

  • prova documentale che il genitore ha o aveva unicamente la cittadinanza italiana al momento della tua nascita, ad esempio con certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere dei paesi in cui sia stato residente. Non sono ammissibili mere dichiarazioni di parte;
  • atto di nascita del genitore;
  • eventuali atti di matrimonio del genitore;
  • eventuale atto di morte del genitore;
  • il tuo atto di nascita + eventuali atti di stato civile relativi alla tua persona, es. matrimonio e divorzio;
  • se tu sei stato residente, prima dell’anno 1992 essendo maggiorenne, in altri paesi esteri è necessario l’attestato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere;
  • istanza compilata (clicca qui).

 

Se gli atti di stato civile sopra indicati sono già in possesso di questa Ambasciata non è necessario ripresentarli.

 

e) Se hai almeno uno dei due genitori (anche adottivi) con cittadinanza italiana che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della tua data di nascita o di adozione, dovrai consegnare la seguente documentazione.

  • Atto di nascita del genitore. Si specifica che il genitore deve essere italiano al momento della presentazione dell’istanza. Il possesso della cittadinanza italiana del genitore può essere provato con un certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune competente, a meno che il genitore italiano non sia iscritto AIRE (in tal caso la cittadinanza italiana del genitore è verificabile direttamente da questa Ambasciata);
  • eventuale atto di matrimonio del genitore;
  • certificato storico di residenza in Italia rilasciato dal Comune italiano di residenza che provi che il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della tua nascita o adozione. I due anni di residenza del genitore italiano devono verificarsi dopo l’acquisto della cittadinanza e prima della tua nascita, non rilevando la residenza in Italia del genitore straniero;
  • il tuo atto di nascita + eventuali atti di stato civile relativi alla tua persona, es. matrimonio e divorzio;
  • se tu sei stato residente, prima dell’anno 1992 essendo maggiorenne, in altri paesi esteri è necessario l’attestato di non naturalizzazione rilasciato dalle competenti autorità straniere.
  • istanza compilata (clicca qui).

 

Se gli atti di stato civile sopra indicati sono già in possesso di questa Ambasciata non è necessario ripresentarli.

 

Altre informazioni utili

Le “partidas” si richiedono alla Direzione Generale del Registro di Stato Civile (Uruguay 933) o presso le “Intendencias Municipales” e devono essere legalizzate presso il Ministerio de Relaciones Exteriores dell’Uruguay con l’applicazione dell’Apostille e successivamente tradotte all’italiano.

Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentare carta d’identità uruguaiana vigente con fotocopia e una prova di residenza in Uruguay (esempi di atti che possono costituire una prova di residenza: fatture di servizi come acqua, luce e gas, certificato di appartenenza a mutualista o polizze mediche, busta paga o inscrizione al BPS, certificati di iscrizione scolastica o universitaria, ricevuta di pensione del BPS, saldo conto corrente o carta di credito, contratto d’affitto ecc.).

Inoltre, il giorno dell’appuntamento è dovuto un pagamento di Euro 600,00 per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne. Il pagamento puó essere effettuato con carta di debito locale VISA o Mastercard o in contanti in pesos (vedasi Tabella Diritti Consolari).

 

Come posso prenotare un appuntamento per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana?

Devi riservare un appuntamento sulla Piattaforma Prenot@mi, calendario “Cittadinanza per discendenza maggiorenni (L. 74/2025)”: https://ambmontevideo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/prenota-lappuntamento/

 

 

 

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DI DISCENDENTI DI ITALIANI CHE VIVONO IN ITALIA DA ALMENO DUE ANNI

Sulla base della nuova normativa, la cittadinanza italiana può inoltre essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno “allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni”.

Possono dunque ottenere la cittadinanza italiana gli stranieri (maggiorenni) che risiedono almeno due anni in Italia e sono figli o nipoti di cittadini italiani per nascita; a titolo esemplificativo, i figli e i nipoti dei cittadini italiani residenti in Uruguay riconosciuti italiani per discendenza sulla base della vecchia legge.

Per quanto riguarda la possibilità di risiedere legalmente in Italia, è stato inoltre modificato il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione facilitando il soggiorno per lavoro subordinato, andando ad escludere i discendenti di cittadini italiani dalle quote di ingresso, i cosiddetti “flussi” (vedasi art. 27, comma 1 octies del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).