RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA (IURE SANGUINIS)
- La Legge 23.06.2014, n. 89 (art. 5 bis) ha introdotto nella tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari il pagamento di Euro 300,00 per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne. Tale misura è entrata in vigore l’8 luglio 2014.
- Deve, pertanto, essere corrisposto il diritto consolare di Euro 300,00 per ciascuna delle persone maggiori di anni 18, incluso il coniuge se il matrimonio é stato celebrato in data anteriore al 27.04.1983. I figli minori non sono soggetti al pagamento del diritto.
- Le domande di riconoscimento della cittadinanza possono essere presentate per un solo nucleo familiare, inteso come composto da genitori e figli minori. Figli maggiorenni, ed eventuali loro coniugi e figli minori, dovranno presentare una separata domanda.
- Si dovrà prenotare per la presentazione delle istanze tramite il sistema di Prenot@Mi.
- I diritti consolari corrispondenti devono essere pagati al momento della presentazione nella Cancelleria Consolare. Come detto al punto 1, Euro 300 per persona maggiorenne, da corrispondere in Pesos UY al tasso di ragguaglio in vigore (cliccare qui per scaricare la tabella “TARIFFE CONSOLARI” dei diritti consolari). Il pagamento puó essere effettuato in contanti (portando con sé l’ammontare corretto) o con carta di debito VISA o MASTERCARD.
Istruzioni per il riconoscimento della cittadinanza
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue) per il quale il figlio nato da padre o madre italiana è cittadino italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli nati solo a partire dal 1 gennaio del 1948.
Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana si deve chiedere l’appuntamento on-line (cliccare qui) e il giorno fissato l’interessato dovrà presentarsi personalmente munito dell’apposita istanza utilizzando il formulario (cliccare qui) e lo schema di albero genealogico (cliccare qui) con la documentazione qui di seguito elencata. Possono presentare personalmente l’istanza solo le persone maggiorenni che hanno la residenza in Uruguay che, oltre al documento di identità, dovrà essere adeguatamente comprovata.
Il giorno e l’ora in cui vengono messi online nuovi slot per il servizio di riconoscimento della cittadinanza per discendenza vengono comunicati sulla pagina web dell’Ambasciata nonché sulle nostre reti social (@ItalyinUruguay).
Per la cittadinanza dei figli minorenni rivolgersi alla pagina di Stato Civile cliccando qui alla voce “NASCITA (figli minori)”
Documentazione da presentare, ottenuto l’appuntamento:
Capostipite:
- Estratto dell’atto di nascita dell’antenato italiano che trasmette la cittadinanza rilasciato dl Comune di nascita (la Cancelleria Consolare fornisce un modello per la richiesta, mentre gli indirizzi dei Comuni sono reperibili sul sito www.comuni.it). Nel caso in cui i Registri di Stato Civile non fossero ancora in uso all’epoca della nascita dell’antenato, si può presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia e legalizzato dalla Curia Vescovile competente. È opportuno sottolineare che le Autorità diplomatiche/consolari non possiedono alcuna lista degli italiani emigrati in Uruguay e che l’eventuale ricerca degli ascendenti è a totale carico e responsabilità delle persone interessate. Le generalità esatte e complete dell’ascendente italiano (nome, cognome, data e luogo di nascita) sono comunque assolutamente indispensabili per questa ricerca. Per luogo di nascita si intende il Comune esatto di nascita e non la Provincia o la Regione.
- Certificato di eventuale naturalizzazione rilasciato dalla Corte Electoral (Ituzaingò 1467) legalizzato dal Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay con l’applicazione dell’Apostille.
Per ottenerlo occorre riempire un formulario, fornito dalla Corte, con i dati risultanti dal certificato di nascita dell’italiano e con le eventuali variazioni apportate nei successivi atti di stato civile uruguayani. Ad esempio: se l’italiano si chiamava Giuseppe Luigi Rossetti, nato a Lauria (Potenza) il 10.01.1901, e nell’atto di matrimonio e/o morte è stato tradotto in spagnolo o cambiato (es.: José Rossetti nato a Potenza il 22.10.1901 o Luis José Rosetti o Luis Rossetti o Rossetto e così via) nel certificato devono risultare tutte le variazioni. L’eventuale naturalizzazione uruguaiana (ciudadania legal) dell’ascendente avvenuta dopo la nascita dei suoi figli non impedisce che venga loro trasmessa la cittadinanza italiana. Si ricorda inoltre che a partire dal 16 agosto 1992 il cittadino italiano che acquisti un’altra cittadinanza conserva quella italiana a meno che non vi rinunzi formalmente. - Atto di matrimonio. Se sposato in Italia il certificato rilasciato dal Comune Italiano.
- Atto di morte.
Per tutti i discendenti in linea retta fino all’ultimo richiedente si dovranno presentare in originale e muniti di traduzione in lingua italiana:
- Atto di nascita
- Atto di matrimonio
- Sentenza di divorzio
- Atto di morte
Le “partidas“ si richiedono alla Direzione Generale del Registro di Stato Civile (Uruguay 933) o presso le “Intendencias Municipales” e devono essere legalizzate presso il Ministerio de Relaciones Exteriores dell’Uruguay con l’applicazione dell’Apostille – Convenzione dell’Aja.
Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentare carta d’identità uruguaiana vigente con fotocopia e una prova di residenza in Uruguay (esempi di atti che possono costituire una prova di residenza: fatture di servizi come acqua, luce e gas, certificato di appartenenza a mutualista o polizze mediche, busta paga o inscrizione al BPS, certificati di iscrizione scolastica o universitaria, ricevuta di pensione del BPS , saldo conto corrente o carta di credito, contratto d’affito ecc.)
Nota bene:
- Non è necessario richiedere la rettifica sugli atti originali qualora emergessero errori o imperfezioni dei dati, ma nei casi in cui le alterazioni contenute nella documentazione suscitino dubbi quanto all’identità della persona, questa Cancelleria Consolare potrà esigere rettifiche o certificati complementari.
- Per i figli naturali occorre presentare oltre l’atto di nascita anche quello di riconoscimento e/o di legittimazione. Per il caso di filiazione naturale di persone maggiorenni si dovrà chiedere informazioni all’ufficio cittadinanza.
- Occorre presentare il primo matrimonio e gli eventuali successivi, nel caso siano necessari per la ricostruzione della discendenza.
- Le donne straniere coniugate con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 acquisiscono di norma automaticamente la cittadinanza italiana.
- Le sentenze di divorzio dovranno essere prodotte con traduzione nei seguenti modi:
- Copia autentica rilasciata dal Tribunale o copia notarile (legalizzata dalla Suprema Corte de Justicia – Edificio del Notariado, Av. 18 de Julio n. 1730 – 7° piso) legalizzata dal Ministerio de Relaciones Exteriores dell’Uruguay con l’applicazione dell’Apostille – Convenzione dell’Aja.
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- Copia rilasciata dall’Archivo General de Nación (Av. San Martín n. 2400) legalizzata dal Ministerio de Educacion y de Cultura e dal Ministerio de Relaciones Exteriores dell’Uruguay con l’applicazione dell’Apostille – Convenzione dell’Aja.
- Gli atti di stato civile formati in paesi diversi dall’Italia o dall’Uruguay devono essere presentati in originale e debitamente legalizzati dalle Autorità competenti o dall’Ufficio consolare italiano in loco.
- Per coloro che abbiano risieduto in un altro Paese prima dell’anno 1992, sarà necessario presentare il certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle Autorità straniere competenti.
Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile (cliccare qui)