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Cittadinanza figli minorenni

ISCRIZIONE DI FIGLI MINORENNI COME CITTADINI ITALIANI

Per poter iscrivere un minore come cittadino italiano occorre distinguere tra due categorie distinte di richiedenti.

 

Nella prima categoria rientrano i seguenti casi:

a) figli minorenni nati in Italia da cittadini italiani per discendenza;

b) figli minorenni nati all’estero ma che possono possedere unicamente la cittadinanza italiana (sono dunque esclusi i bambini nati in Uruguay trattandosi di Paese che concede la cittadinanza uruguayana jus soli);

c) figli minorenni di genitore (anche adottivo) o nonno/nonna che possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;

d) figli minorenni di genitore (anche adottivo) con cittadinanza italiana che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o di adozione del minore da iscrivere.

 

Qualora il minore rientri tra i casi indicati ai punti a), b), c), d), leggere le informazioni contenute nel paragrafo CATEGORIA 1.

Se il minore NON rientra nei casi indicati ai punti a), b), c), d), saltare il primo paragrafo e leggere unicamente le informazioni contenute nel paragrafo CATEGORIA 2 (più in basso).

 

CATEGORIA 1: CITTADINANZA DALLA NASCITA

Qualora il minore rientri tra i casi indicati ai punti a), b), c), d), potrà essere registrato come cittadino italiano durante la minore età prenotando un appuntamento sulla piattaforma Prenot@mi per il servizio di “CITTADINANZA figli minori”.

La registrazione del minore è gratuita.

In questo caso il minore verrà riconosciuto come cittadino italiano DALLA NASCITA nonostante la cittadinanza sia riconosciuta posteriormente alla nascita.

Il giorno dell’appuntamento occorrerà consegnare l’atto di nascita del minore. L’atto si richiede alla Direzione Generale del Registro di Stato Civile (Uruguay 933) o presso le “Intendencias Municipales” e deve essere legalizzato presso il Ministerio de Relaciones Exteriores dell’Uruguay con l’applicazione dell’Apostille e successivamente tradotte. Tranne in casi specifici di riconoscimento, NON è necessaria la presenza del minore (è sufficiente quella del genitore italiano).

IMPORTANTE: se il figlio è stato riconosciuto dai genitori in tempi diversi, oltre all’atto di nascita, si deve presentare l’atto di riconoscimento richiamato a margine dell’atto di nascita, munito di apostilla e traduzione integrale in italiano. Se il figlio non ha compiuto i 14 anni, è necessaria la presenza di entrambi i genitori; se ha compiuto 14 anni, è necessaria la presenza del minore e del genitore italiano.

N.B. se i genitori sono sposati, è INDISPENSABILE che il matrimonio sia registrato in Italia, così come dovrà essere registrata in Italia qualsiasi altra variazione dello stato civile del padre/madre cittadino italiano. Ove non già provveduto, sarà possibile effettuare la registrazione del matrimonio contestualmente alla registrazione della nascita. Senza la registrazione, anche contestuale, del matrimonio, non sarà possibile procedere alla registrazione della nascita.

Il modulo per la richiesta di trascrizione della nascita si trova qui.

Per il caso c), è onere del richiedente dimostrare in maniera incontrovertibile che gli ascendenti in questione non possiedano (o non possedevano al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato) altre cittadinanze al di fuori di quella italiana. Potranno essere presentati certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o certificato utile a raggiungere la prova richiesta dalla legge. Non sono invece sufficienti mere dichiarazioni di parte.

Per il caso d) la residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente. È sufficiente che uno solo dei genitori sia stato residente in Italia, ma si considerano solo i genitori cittadini italiani. La residenza deve essere stata di almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente. Non rileva la residenza in Italia di genitori stranieri. Nel caso di genitore cittadino italiano jure sanguinis che abbia ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza italiana dopo il periodo di residenza in Italia, il requisito della residenza in Italia è comunque maturato e il figlio può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

CATEGORIA 2: CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE

In alcuni casi previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore italiano e residenti all’estero che non rientrano nelle ipotesi previste nella CATEGORIA 1 possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge”: il minore che ne beneficia non è cittadino per nascita o iure sanguinis e non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione in Ambasciata, da parte dei genitori, della dichiarazione di volontà di iscrizione del minore corredata dagli altri documenti richiesti (vedasi oltre).

La pratica è soggetta al pagamento di un contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro.

Alcuni esempi che rientrano in questa categoria:

– se tu genitore italo – uruguayano hai avuto la cittadinanza per discendenza e tuo padre/madre ha (o aveva quando era in vita) sia cittadinanza italiana che di un altro paese, potrai iscrivere tuo figlio minorenne come italiano per beneficio di legge (categoria 2).

– se tu genitore italo – uruguayano non sei stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, potrai iscrivere tuo figlio minorenne come italiano per beneficio di legge (categoria 2).

In questi casi, continua a leggere.

 

I) Registrazione di figli minorenni di cittadini italiani per nascita già nati al momento dell’entrata in vigore della nuova legge (24 maggio 2025)

Si tratta di soggetti che non avevano compiuto il diciottesimo anno di età al 24 maggio 2025 e che sono figli di cittadini italiani per nascita (ossia tutti quegli italiani che erano stati riconosciuti italiani in quanto discendenti di un genitore/nonno/bisnonno/trisnonno ecc. italiano)

In questo caso i genitori o il tutore hanno tempo fino al 31 maggio 2026 per poter presentare la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana in favore del minore. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine. Trattasi di un termine perentorio, oltre il quale le dichiarazioni non potranno essere più ricevute.

 

II) Registrazione di figli nati (o che nasceranno) dopo il 24 maggio 2025

Si tratta di figli di cittadini italiani per nascita (ossia tutti quegli italiani che erano stati riconosciuti italiani in quanto discendenti di un genitore/nonno/bisnonno/trisnonno ecc. italiano)

Se entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana in favore del figlio minore entro un anno dalla nascita il minore potrà ottenere la cittadinanza per beneficio di legge.

È quindi requisito necessario presentare all’Ambasciata la Dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il compimento del primo anno di etá.

Leggi qui in caso di figli riconosciuti successivamente alla nascita

Riconoscimento da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita. La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona.

 

Cosa fare per presentare la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza in favore di un minore (casi I e II appartenenti alla “Categoria 2”)

È necessario prenotare un appuntamento, attraverso la Piattaforma Prenot@mi, sul calendario “CITTADINANZA figli minori”.

Il giorno dell’appuntamento ENTRAMBI i genitori (o il tutore) del minore dovranno presentarsi in calle Cardona 1012, dove compileranno la dichiarazione di volontá, muniti della seguente documentazione:

– carta di identitá;

– atto di nascita del minore debitamente apostillato e tradotto;

– ricevuta che il pagamento sia andato a buon fine. Non è sufficiente la prova del bonifico, ma occorre dimostrare che il pagamento oltre ad essere stato richiesto è effettivamente stato effettuato. Vedasi più in basso per le modalità di pagamento.

Se i genitori sono sposati, è indispensabile che il matrimonio sia registrato in Italia, così come dovrà essere registrata in Italia qualsiasi altra variazione dello stato civile del padre/madre cittadino italiano. Ove non già provveduto, sarà possibile effettuare la registrazione del matrimonio contestualmente alla registrazione della nascita.

È imprescindibile che entrambi i genitori siano presenti il giorno della presentazione della documentazione, anche se sono separati/divorziati. Qualora uno dei genitori sia deceduto, gravemente malato o soggetto a provvedimenti che ne limitano la libertà di movimento e non gli sia effettivamente possibile presentarsi in Ambasciata, scrivere una email a sciv.montevideo@esteri.it.

Le partidas si richiedono alla Direzione Generale del Registro di Stato Civile (Uruguay 933) o presso le “Intendencias Municipales” e devono essere legalizzate presso il Ministerio de Relaciones Exteriores dell’Uruguay con l’applicazione dell’Apostille e successivamente tradotte. Tranne in casi specifici di riconoscimento, NON è necessaria la presenza del minore.

Tutti i casi rientranti nella CATEGORIA 2 sono relativi a ipotesi di acquisto della cittadinanza a seguito di “dichiarazione” e, pertanto, sono soggetti al pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, con le modalità indicate in seguito.

Il contributo è dovuto per ciascun minore.

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: acquisto cittadinanza per beneficio di legge + nome e cognome del figlio minore.

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

 

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