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Stato Civile

Informazioni Generali

Lo Stato Civile constata e registra gli eventi essenziali relativi al cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza. Tutti i cittadini italiani hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione relativa al loro stato civile e alla composizione del loro nucleo familiare. A tal fine, occorre presentare i relativi atti formalmente perfezionati e tradotti in italiano, presso l’Ufficio Consolare di residenza o presso quello competente per il luogo in cui si è verificato l’evento, o direttamente presso il Comune italiano di appartenenza.

Come accedere al servizio

Al fine dell’aggiornamento dello stato civile, sarà necessario riservare un appuntamento mediate l’applicativo Prenot@Mi, seguendo le istruzioni disponibili al seguente collegamento (cliccare qui).

Il giorno dell’appuntamento, nell’orario assegnato, sarà necessario recarsi presso l’ufficio Stato Civile della Cancelleria Consolare (Cardona 1012) con la seguente documentazione:

  • modello di richiesta d’istanza di registrazione perfettamente compilato (cliccare qui);
  • atti di stato civile che devono ancora essere registrati in Italia, corredati di apostilla (ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961) dal Ministero degli Affari esteri uruguaiano e successivamente tradotti in italiano. Esclusivamente per la registrazione dell’atto di morte vedere note a seguire. Quale utile riferimento si riporta il collegamento che riporta un elenco di professionisti (cliccare qui);
  • fotocopia del passaporto italiano o della carta d’identità uruguaiana, in corso di validità, di ogni componente del nucleo familiare (madre, padre e figli);
  • attestato di residenza (bolletta delle utenze o certificazione dell’autorità di polizia);

Non sarà possibile accettare documentazione incompleta o non conforme ai requisiti e traduzioni non pienamente conformi al documento in lingua originale.

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APPROFONDIMENTI

Nascita di un figlio (minorenne)

Per registrare la nascita di un figlio minorenne (se maggiorenne, si veda la sezione cittadinanza), occorre presentare personalmente, previo appuntamento (Prenot@Mi: https://prenotami.esteri.it – servizio Stato Civile) l’atto di nascita rilasciato dal Registro Civil uruguaiano, munito di apostilla e traduzione integrale in italiano.

Tranne in casi specifici di riconoscimento, NON è necessaria la presenza del minore (è sufficiente quella del genitore italiano).

IMPORTANTE: se il figlio è stato riconosciuto dai genitori in tempi diversi, oltre all’atto di nascita, si deve presentare l’atto di riconoscimento richiamato a margine dell’atto di nascita, munito di apostilla e traduzione integrale in italiano. Se il figlio non ha compiuto i 14 anni, è necessaria la presenza di entrambi i genitori; se ha compiuto 14 anni, è necessaria la presenza del minore e del genitore italiano.

N.B. se i genitori sono sposati, è INDISPENSABILE che il matrimonio sia registrato in Italia, così come dovrà essere registrata in Italia qualsiasi altra variazione dello stato civile del padre/madre cittadino italiano. Ove non già provveduto, sarà possibile effettuare la registrazione del matrimonio contestualmente alla registrazione della nascita. Senza la registrazione, anche contestuale, del matrimonio, non sarà possibile procedere alla registrazione della nascita.

Il modulo per la richiesta di trascrizione della nascita si trova al seguente link: (cliccare qui)

Matrimonio

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

Per registrare il matrimonio occorre presentare personalmente, previo appuntamento (Prenot@Mi: https://prenotami.esteri.it – servizio Stato Civile) l’atto di matrimonio rilasciato dal Registro Civil uruguaiano, munito di apostilla e traduzione integrale in italiano.

N.B. Non è sufficiente la presentazione dell’ultimo evento di stato civile; se del caso, dovranno essere presentati matrimoni precedenti e le rispettive dissoluzioni, qualora non ancora registrati in Italia.

Il modulo per la richiesta di trascrizione del matrimonio si trova al seguente link: (cliccare qui)

Unioni civili

Ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76 è possibile richiedere la trascrizione in Italia delle unioni civili tra persone dello stesso sesso celebrate all’estero presso i registri provvisori delle unioni civili, istituiti nei Comuni italiani.

Per registrare l’unione civile o matrimonio tra persone dello stesso sesso, occorre presentare personalmente, previo appuntamento (Prenot@Mi – servizio Stato Civile) l’atto di unione civile o di matrimonio tra persone dello stesso sesso rilasciato dal Registro Civil uruguaiano, munito di apostilla e traduzione integrale in italiano.

Il modulo per la richiesta di trascrizione dell’unione civile si trova al seguente link: (cliccare qui)

Convivenze di fatto

La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti ma è disciplinata esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento anagrafico.

Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero presso l’Ufficio consolare competente per residenza. In seguito alla trasmissione della dichiarazione di “convivenza di fatto”, il Comune italiano potrà rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.

Presso l’Ufficio consolare il cittadino italiano residente all’estero può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.

Per maggiori informazioni: statocivile.montevideo@esteri.it

Trasmissione di sentenza di divorzio

Per la registrazione in Italia della sentenza di divorzio pronunciata in Uruguay, previo appuntamento (Prenot@Mi: https://prenotami.esteri.it – servizio Stato Civile), occorre presentare personalmente:

  • copia integrale della Sentenza di Divorzio passata in giudicato rilasciata dal Juzgado o dal Archivo General de la Nación, o attestato di conformità rilasciato da notaio uruguaiano. Le sentenze di divorzio e i certificati notarili devono essere legalizzati dalla Sección Legalizaciones de la Suprema Corte de Justicia (Ed. del Notariado – 7mo piso, Montevideo) e successivamente dal Ministero degli Affari esteri dell’Uruguay con Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961. La sentenza deve essere munita di traduzione in italiano;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (cliccare qui).

Il modulo per la richiesta di annotazione del divorzio si trova al seguente link: (cliccare qui)

Morte di un Familiare

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. Per registrare la morte di un familiare è indispensabile presentare all’Ambasciata – in orario d’ufficio (non é necessario un appuntamento) – l’atto di morte rilasciato dal Registro Civil uruguaiano, munito di apostilla e traduzione integrale in italiano. Se l’atto di morte è nel nuovo formato con firma digitale, basterà presentare il semplice atto (anche via email a statocivile.montevideo@esteri.it), l’Ambasciata si occuperà di legalizzarlo e tradurlo in italiano.

Il modulo per la richiesta di trascrizione dell’atto di morte si trova al seguente link: (cliccare qui)

Eventi avvenuti in un’altra Circoscrizione Consolare (al di fuori del territorio dell’Uruguay)

I cittadini italiani residenti presso questa circoscrizione consolare, regolarmente iscritti, potranno presentare presso questi uffici gli atti di stato civile formati in un’altra circoscrizione consolare. Tali atti dovranno essere consegnati già formalmente perfezionati (legalizzati dalla Rappresentanza diplomatico – consolare italiana del Paese di emissione degli atti o muniti di Apostille dell’Aja ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961) e con traduzione in italiano autenticata dalla Rappresentanza diplomatico – consolare italiana competente.

In questi casi, per informazioni sui requisiti dell’atto, si invita a contattare la Rappresentanza diplomatico – consolare italiana competente per il territorio di emissione dell’atto.