CITTADINANZA DALLA NASCITA (JURE SANGUINIS)
Possono essere iscritti come cittadini italiani dalla nascita (jure sanguinis) i minorenni che ricadono nelle seguenti categorie:
a) minorenni nati in Italia da genitore cittadino italiano;
b) minorenni nati all’estero ma che non hanno né possono avere una cittadinanza diversa da quella italiana (non ricadono in questo caso i nati in Uruguay, trattandosi di Paese che concede la cittadinanza dal momento della nascita sul proprio territorio);
c) minorenni nati all’estero con un genitore o nonno (anche adottivo) che possiede cittadinanza esclusivamente italiana. Pertanto, si tratta dei nati:
- da genitore che possiede (o possedeva, al momento della morte) cittadinanza esclusivamente italiana;
- da genitore che non ha cittadinanza esclusivamente italiana, ma con un nonno/nonna che possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana.
d) minorenni nati all’estero da genitore che non ha cittadinanza esclusivamente italiana, ma che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o della adozione del minore.
In questi casi, la registrazione del minore è gratuita e non occorre la presenza del minore in Ambasciata il giorno dell’appuntamento: è sufficiente la presenza del genitore italiano. Solo nel caso di minore riconosciuto come figlio naturale da uno dei genitori, se il minore non ha compiuto i 14 anni, è necessaria la presenza di entrambi i genitori; se invece ha compiuto 14 anni, è necessaria la presenza del minore e del genitore italiano).
La procedura da seguire è la seguente:
- Prenotazione di un appuntamento sulla piattaforma Prenot@mi per il servizio di “CITTADINANZA figli minori”
- Consegna della seguente documentazione il giorno dell’appuntamento:
- documenti di identità in originale e fotocopia (possibilmente su un’unica pagina) dei genitori e del minore;
- Atto di nascita del minore. L’atto (partida) si può richiedere alla Direzione Generale del Registro di Stato Civile (Uruguay 933) o presso le “Intendencias Municipales” e deve essere legalizzato presso il Ministerio de Relaciones Exteriores dell’Uruguay con l’applicazione dell’Apostille e successivamente tradotto.
- richiesta di trascrizione della nascita (modulo disponibile qui);
- se il figlio è stato riconosciuto dai genitori in tempi diversi, è necessario presentare l’atto di riconoscimento richiamato a margine dell’atto di nascita, munito di apostilla e traduzione integrale in italiano.
- Ogni altra documentazione relativa allo stato civile del genitore italiano, ove già non presente agli atti della Sede (per esempio, atti di matrimonio, sentenze di divorzio, atti di nascita di altri figli minori, ecc..), in quanto ogni variazione dello stato civile deve essere registrata prima di poter procedere alla registrazione del minore come cittadino italiano. Per esempio, se i genitori sono sposati, sarà possibile effettuare la registrazione del matrimonio contestualmente alla registrazione della nascita. Senza la registrazione del matrimonio, non sarà possibile procedere alla registrazione della nascita.
- Per il caso c) sopra indicato, è onere del richiedente dimostrare che gli ascendenti in questione non possiedano (o non possedevano al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato) altre cittadinanze al di fuori di quella italiana. Potranno essere presentati certificati negativi di cittadinanza o di non naturalizzazione (rilasciati in Uruguay dalla Corte Elettorale), attestazioni di rinuncia alla cittadinanza uruguayana, certificati di non iscrizione alle liste elettorali ogni altro atto o certificato utile a raggiungere la prova richiesta dalla legge. Non sono invece sufficienti mere dichiarazioni di parte.
- Per il caso d) sopra indicato, la residenza in Italia dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente che dimostri che almeno uno dei genitori abbia risieduto in Italia, come cittadino italiano, per almeno due anni continuativi prima della nascita del minore. Non rileva il periodo di residenza in Italia dell’eventuale genitore straniero.
CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE
A seguito delle modifiche normative intervenute nel 2025, nei casi diversi da quelli sopra elencati, i figli minorenni nati all’estero da genitore italiano dalla nascita possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge” in presenza delle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025.
Si tratta, per esempio, del caso del genitore italo – uruguayano che è cittadino italiano per nascita e il cui padre/madre non è (o era, al momento della morte) esclusivamente cittadino italiano.
In questi casi, il minore acquista la cittadinanza italiana non dal giorno della nascita, ma solo a partire dal giorno successivo alla presentazione in Ambasciata, da parte dei genitori, della dichiarazione di volontà di iscrizione del minore corredata dagli altri documenti richiesti (vedasi oltre).
È imprescindibile che entrambi i genitori siano presenti il giorno della presentazione della documentazione, anche se sono separati/divorziati. Qualora uno dei genitori sia deceduto, gravemente malato o soggetto a provvedimenti che ne limitano la libertà di movimento e non gli sia effettivamente possibile presentarsi in Ambasciata, oppure sia decaduto dalla patria potestà, è possibile scrivere una email a sciv.montevideo@esteri.it.
Non occorre la presenza del minore in Ambasciata il giorno dell’appuntamento: è sufficiente la presenza del genitore italiano, tranne nel caso in cui si tratti di minore riconosciuto come figlio naturale da uno dei genitori. In questo caso, se il minore non ha compiuto i 14 anni, è necessaria la presenza di entrambi i genitori; se ha compiuto 14 anni, è necessaria la presenza del minore e del genitore italiano.
A seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026, le istanze di cittadinanza per beneficio di legge, presentate dopo il 01/01/2026, sono gratuite.
Vanno però distinti due termini diversi per la presentazione delle dichiarazioni:
- Nati prima del 24 maggio 2025. Si tratta dei figli che non avevano ancora compiuto il diciottesimo anno di età al 24 maggio 2025. In questo caso i genitori o il tutore hanno tempo fino al 31 maggio 2026 per poter presentare la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana in favore del figlio. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine. Trattasi di un termine perentorio, oltre il quale le dichiarazioni non potranno essere più ricevute.
- Nati il 24 maggio 2025 o successivamente. Si tratta dei figli nati dopo il 24 maggio 2025 (o che nasceranno in futuro).In questo caso i genitori o il tutore hanno tre anni dalla nascita del minore (ossia, fino al giorno del compimento del terzo anno di età) per presentare la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge in favore del figlio. Nel caso di riconoscimento successivo alla nascita, il termine di tre anni decorre: a) dal momento del riconoscimento da parte del primo genitore, se entrambi i genitori sono cittadini italiani per nascita; b) dal momento del riconoscimento del secondo genitore, se il primo ad aver riconosciuto il figlio è stato il genitore straniero o italiano non per nascita.
Come presentare la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
- prenotare un appuntamento, attraverso la Piattaforma Prenot@mi, sul calendario “CITTADINANZA figli minori”.
- Il giorno dell’appuntamento entrambi i genitori (o il tutore) del minore dovranno presentarsi in calle Cardona 1012, dove compileranno la dichiarazione di volontà, muniti della seguente documentazione:
- documenti di identità in originale e fotocopia (possibilmente su un’unica pagina) dei genitori e del minore;
- Atto di nascita del minore. L’atto (partida) si può richiedere alla Direzione Generale del Registro di Stato Civile (Uruguay 933) o presso le “Intendencias Municipales” e deve essere legalizzato presso il Ministerio de Relaciones Exteriores dell’Uruguay con l’applicazione dell’Apostille e successivamente tradotto.
- richiesta di trascrizione della nascita (modulo disponibile qui);
- se il figlio è stato riconosciuto dai genitori in tempi diversi, è necessario presentare l’atto di riconoscimento richiamato a margine dell’atto di nascita, munito di apostilla e traduzione integrale in italiano.
- Ogni altra documentazione relativa allo stato civile del genitore italiano, ove già non presente agli atti della Sede (per esempio, atti di matrimonio, sentenze di divorzio, atti di nascita di altri figli minori, ecc..), in quanto ogni variazione dello stato civile deve essere registrata prima di poter procedere alla registrazione del minore come cittadino italiano. Per esempio, se i genitori sono sposati, sarà possibile effettuare la registrazione del matrimonio contestualmente alla registrazione della nascita. Senza la registrazione del matrimonio, non sarà possibile procedere alla registrazione della nascita.